La strage di Viareggio si sarebbe potuta evitare con un po' di manutenzione: lo dice la Cassazione

Nel 2009 morirono 32 persone dopo un incidente in stazione causato dalla rottura di un assile dovuta alla presenza di crateri di corrosione. Ma ormai l'omicidio colposo è un reato prescritto

Strage di Viareggio
La strage di Viareggio
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7 Settembre 2021 - 09.23


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Sarebbe bastata solo un po’ di attenzione in più e molte famiglie avrebbero evitato di piangere alcuni loro cari.

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Una corretta manutenzione avrebbe evitato l’incidente ferroviario che provocò la strage di Viareggio, in cui morirono 32 persone.

Lo affermano i giudici della Corte di Cassazione, riportando le motivazioni della sentenza che l’8 gennaio scorso ha sancito 11 condanne per disastro ferroviario colposo. 

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Gli ermellini hanno anche ritenuto nulla la rinuncia alla prescrizione fatta da Mauro Moretti nel processo di secondo grado; l’ex ad di Fs e Rfi dovrà decidere se rinunciarvi nell’appello bis disposto a suo carico.

Tra i reati dichiarati prescritti dalla Cassazione anche quello di omicidio colposo plurimo, per il venir meno dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza su lavoro.
 Sulle responsabilità dovute agli omessi controlli la Cassazione è stata netta: “Il controllo sulla correttezza della manutenzione – affermano i giudici riprendendo quanto sostenuto dai colleghi della corte di appello di Firenze – avrebbe evitato il sinistro, perché sarebbe emersa l’assenza della documentazione inerente la storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione”. 

Rischi noti – “Sin da prima del verificarsi del sinistro di Viareggio – sostiene ancora la Cassazione – tutti gli operatori del settore ferroviario erano a conoscenza del fatto che una manutenzione non eseguita a regola d’arte era stata all’origine di alcuni incidenti ferroviari”.

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“Anche le prassi instaurate per i carri merci nazionali – si legge ancora nella sentenza – attestano la conoscenza del rischio derivante da una inadeguata manutenzione degli assili”. “Non è stato mai anche solo rappresentato – sottolineano ancora i giudici – che il carro sviato a Viareggio avesse caratteristiche costruttive tali da renderlo significativamente diverso da quelli ‘nazionali'”. 

Prescritto il reato di omicidio colposo – La riduzione della velocità a 60 km/h al passaggio del treno cisterna in stazione non era una regola prevedibile quando si verificò la strage di Viareggio ed è stata introdotta successivamente come norma. Per questo la Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di omicidio colposo per il venir meno dell’aggravante delle violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La violazione della regola cautelare della riduzione della velocità a 60 km/h “è stata individuata ex post, con una erronea identificazione della condotta che avrebbe evitato l’evento”. 

“Vittime non assimilabili a lavoratori” – Nelle motivazioni della sentenza si legge anche che l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza su lavoro non può essere applicata al reato di omicidio colposo contestato per le morti della strage di Viareggio perché le vittime non sono assimilabili a lavoratori, e dunque non può essere loro riconosciuto il rischio lavorativo. “L’integrazione dell’aggravante – sostiene la Cassazione – richiede che l’evento, anche quello occorso in danno di un terzo, sia concretizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di nocumento del lavoratore in conseguenza dell’attività espletata o del terzo che si trova in analoga situazione di esposizione”.

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“Radicale”, afferma sempre la Cassazione, l’errore dei giudici della corte di appello “di considerare i 32 fatti omicidiari come se si trattasse di un unico fatto reato”.

“A ciò – si legge ancora nelle motivazioni – si associa l’errore di ritenere circostanziati tutti gli omicidi in ragione della qualificazione degli stessi  come infortuni sul lavoro, senza alcuna considerazione della particolare qualitaà soggettiva dell’autore del fatto, quasi che essi fossero stati ascritti in ragione di una cooperazione colposa con colui o coloro che fondamentalmente possono ipotizzarsi garanti della sicurezza del lavoro e della salute dei lavoratori più palesemente coinvolti nella vicenda”. 

 

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