La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è prorogata sino al 30 novembre 2021. Lo ha stabilito una circolare del Ministero della Salute.
Nella circolare si precisa “che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)”.
Lo scorso agosto era stato stabilito per i certificati una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.
Chi ha diritto all’esenzione
A rispondere è la circolare del ministero della Salute “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid”. La certificazione di esenzione alla vaccinazione è rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”.
Le persone che ottengono esenzione alla vaccinazione “devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione” quindi uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti.
Come viene rilasciata
Il certificato di esenzione potrà essere rilasciatodai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità̀ definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.
Cosa contiene il certificato di esenzione
Nella certificazione vengono indicati: i dati della persona interessata (nome, cognome, data di nascita); la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività̀ di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105; la data di scadenza della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ” (indicare la data); i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili della persona interessata (per esempio, la motivazione clinica dell’esenzione).
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di non idoneità alla vaccinazione.
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