L’Italia non è un Paese per donne. La disapplicazione di un complesso normativo molto avanzato in tema di Pari Opportunità, fanno contare dal 2005 ad oggi ben 36 ricorsi di fronte ai Tar per sciogliere Giunte regionali, provinciali e comunali di ogni colore politico, illegittime perché composte solo da uomini o con un’unica donna. Una illegittimità molto diffusa sul territorio se ammontano a più di 1500 le Giunte in difetto nel riequilibrio di genere (dati Sole24ore 2009).
Nell’ultimo decennio si è però consolidata una nuova sensibilità giuridica tesa a concepire tale principio non come una vuota enunciazione di principio ma una regola che vincola e impegna i soggetti cui è destinata. Una concezione di “parità sostanziale” che si è progressivamente affermata per le modifiche intervenute nella Carta Costituzionale, nella legislazione ordinaria e negli Statuti. La svolta si è avuta nel 2003 con l’aggiunta all’art. 51 dell’ultimo capoverso: “La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Una statuizione che di fatto ha costituzionalizzato le cosiddette “azioni positive” affidando allo Stato il compito promozionale di realizzarle. Alle Regioni nel 2001 lo affidava il “nuovo” comma 7 dell’art. 117 precisando: “Le leggi regionali…promuovono la parità di accesso di donne e uomini alla cariche elettive”. Stesso principio è ribadito nell’art. 1 del Codice delle Pari Opportunità del 2006 (recepito dalle norme Comunitarie) ed era già presente dal 2000 nell’art. 6 del TUEL (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) diventato base per gli Statuti regionali, provinciali e comunali.
Con questo ampio ventaglio di disposizioni normative i Tar hanno avuto gioco facile nell’argomentare le sentenze di scioglimento di Giunte senza donne. Nel 2005 il Tar di Lecce apre la serie accogliendo il ricorso contro la Giunta di Veglie (LE) motivandolo con la vigenza di norme sulla parità, non applicate nel caso in esame. Simili giudizi sono stati sempre più frequenti, ognuno aggiungendo nuovi elementi per l’applicazione e l’interpretazione del principio di Pari Opportunità. La sentenza che fa scuola è del Tar Puglia che nel 2009 contro la Giunta Provinciale di Taranto, sancisce che le disposizioni dello Statuto hanno funzione precettiva e vincolante e non promozionale, come si ostina a ritenere la maggior parte degli uomini, riluttanti a cedere potere alle donne. Successivamente la mannaia dei Tribunali Amministrativi si è abbattuta sulle Giunte di Isernia, Molfetta, Benevento, Ghedi ed Ercolano, il cui Sindaco obbligato a rinominare l’esecutivo ricorre al bizzarro e poco commendevole escamotage di sostituire gli assessori depennati con le rispettive consorti, per non alterare i delicati equilibri pre-elettorali.
Hanno molto contribuito ad una giurisprudenza favorevole al principio di Parità le sentenze emanate quasi in simultanea nel 2011 dai Tar di Sardegna, Campania e Lazio. Contro la Giunta Cappellacci priva di donne, i giudici, in mancanza di disposizioni nello Statuto, fanno discendere il divieto di discriminazione verso le donne sia in ambito elettorale che nelle nomine di organi di gestione, da norme e principi costituzionali, intesi come vincolanti e cogenti, La sentenza del Tar Campania, confermata dal Consiglio di Stato, scioglie la Giunta Caldoro, con una sola donna, asserendo che l’atto di nomina non ha natura politica, ma amministrativa, quindi sindacabile dai Giudici Amministrativi. E il 2 aprile 2012 la Consulta dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Governatore campano, ribadendo nelle motivazioni che il potere politico non viene alterato dal rispetto di norme per il riequilibrio di genere e che risulta sindacabile se e in quanto violi una norma.
Molteplici sono gli aspetti innovativi contenuti nel pronunciamento del Tar Lazio contro la Giunta Alemanno. Con questo la platea dei soggetti legittimati ad agire va oltre le sole Associazioni a difesa delle donne (deciso dal Tar Sardegna), la Consigliera di Parità o solo le consigliere donna (per i casi di Isernia e Sorgono), allargandosi a tutti i cittadini elettori del territorio e ai consiglieri di entrambi i sessi. Afferma inoltre che una equilibrata presenza dei sessi in Giunta non attua solo il principio di uguaglianza sostanziale ma è corollario di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Non è solo un deficit di democrazia ma di funzionalità. E si spinge ancora oltre affermando che l’equilibrio di genere si sostanzia in termini quantitativi e qualitativi, in un mix di numeri e importanza delle funzioni attribuite (non basta cioè nominare Vice Sindaco l’unica donna della Giunta).
Principi di cui non ha tenuto conto il Tar Lombardia che, nel respingere il ricorso contro la Giunta Formigoni promosso dall’Associazione Articolo 51, Donneinquota, Udi e Uds, si rivela il più arretrato, attribuendo alle norme dello Statuto carattere promozionale e non precettivo. Le donne non intendono mollare e hanno proseguito col Consiglio di Stato che ha ammesso il fumus boni iuris ovvero le buone ragioni dell’azione giuridica. Formigoni, poco prima di questa udienza ha operato innesti di donne e rimpasti. Troppo poco. DonneInQuota e Articolo 51 hanno dato mandato ai loro avvocati per un altro ricorso perché mirano allo scioglimento della Giunta illegittima. Si sta dunque confermando una giurisprudenza orientata a superare lo storico svantaggio delle donne nell’accesso alle cariche pubbliche e sarà sempre più difficile disattendere l’applicazione del principio giuridico non solo per le Giunte ma potrà fatto valere anche per la composizione del Governo del Paese. In prossimità degli appuntamenti elettorali il monito è Mai più senza le Donne.
Elenco Ricorsi presentati ai Tar1. Comune Veglie (LE) 2005 accolto – Sindaco ricorre al Consiglio di Stato
2. Provincia Taranto 2009 accolto
3. Comune Maruggio (TA)2009 accolto
4. Comune Toritto (BA) 2009 accolto
5. Provincia Isernia 2009 accolto
6. Provincia di Verona 2009 respinto
7. Provincia Venezia 2009 respinto
8. Comune Piedimonte S. Germano (FR) 2010 respinto – ricorso al Consiglio di Stato
9. Comune Isola Liri (FR) 2010 respinto
10. Comune Triggiano (BA) 2010 accolto
11. Comune S. Giorgio a Liri (FR) 2010 accolto
12. Comune Lucera (FG) 2010 accolto
13. Comune Favara (AG) 2010 accolto
14. Comune Benevento 2010 accolto
15. Comune Mondolfo (MC) 20 respinto – ricorso al Consiglio di Stato
16. Comune Ercolano (NA) 2011 accolto
17. Comune Orio (BS) 2011 accolto
18. Comune Crucoli (KR) 2011 respinto
19. Comune Agerola (NA)2011 accolto
20. Comune Serradifalco (CL) 2011 accolto
21. Comune Grumo Nevano (NA) 2011 accolto
22. Comune Capodrise (CE) 2011 accolto
23. Comune Roma 2011 accolto – 23 maggio 2012 udienza Tar
24. Regione Campania 2011 accolto – confermato Consiglio di Stato- Corte Costituzionale dichiara inammissibile conflitto sollevato da Regione Campania
25. Regione Sardegna 2011 accolto
26. Regione Lombardia 2011 respinto – ricorso al Consiglio di Stato
27. Comune Molfetta (BA) 2012 accolto
28. Comune S. Marco in Lamis (FG) 2012 accolto
29. Comune Ascoli Satriano (FG) 2012 accolto
30. Comune Trinitopoli (BT) 2012 accolto
31. Comune Ghedi (BS) 2012 accolto
32. Comune Bisceglie (BT) 2012 accolto
33. Comune Viterbo 2012 accolto
34. Comune Sorgono (NU) 2012 respinto – ricorso al Consiglio di Stato
35. Comune Barletta 2012 in corso
36. Comune Assisi 2012 in corso
Elenco ricorsi annunciati e proposte in altre forme1. Comune Cologno Monzese 2009 annunciato non presentato
2. Comune Avella (AV) 2011 annunciato non presentato
3. Comune Ariano Irpino (AV) 2011 annunciato non presentato
4. Comune Montefredane 2012 annunciato non presentato
5. Comune Torre del Greco 2012 annunciato non presentato
6. Comune Campobello di Licata 2010 interrogazione al Sindaco
7. Comune Somma Vesuviana 2012 interrogazione al Sindaco, ricorso al Prefetto di Napoli e al difensore civico provinciale e regionale
Ricorsi al Tar contro CdA senza Quote rosa1. CdA e Collegio Sindacale Società Lupiae Servizi s.p.a (Puglia) 2010 accolto
2. CdA Amap (Sistema idrico integrato) (Palermo) 2010 accolto