Il nostro sistema costituzionale prevede che il Capo dello Stato sia un soggetto politicamente irresponsabile. La sua rielezione sostanzialmete viola tale principio. Effettivamente l’art. 85 Cost. non contiene alcun limite alla possibilità che il presidente alla fine del suo mandato venga rieletto, anche se in sottocommissione in Assemblea Cotituente si era deliberato che il mandato non fosse rinnovabile, proprio perchè inerente ad un soggetto politicamente irresponsabile. Il limite alla rieleggibilità si giustifica dall’esigenza di uno svolgimento più corretto ed imparziale delle sue funzioni. La rieleggibilità al contrario può significare il riconoscimento di una responsabilità politica e dunque della titolarità illegittima di poteri politici autonomi.
Una parte della dottrina ritiene in tal senso che si sia formata una sorta di convenzione costituzionale che impedisca la rielezione. A favore della tesi di non rieleggibilità gioca anche anche la lunga durata dell’incarico, in caso di rilezione il presidente resterebbe in carica quattordici anni che nella vita istituzionale può essere considerato un periodo troppo lungo. Considerando inoltre che il presidente ha negli anni di fatto assunto un ruolo politico forte anche oltre la Costituzione stabilire la sua rieleggibilità suscita molte preoccupazioni.