Il governo Meloni ha approvato il dl sicurezza, che prevede pene esagerate per gli organizzatori e i partecipanti di raduni non autorizzati, come i rave (ma il rischio che si possa applicare anche su occupazioni e manifestazioni è altissimo). Sul Foglio, è il giurista Giovanni Fiandaca a evidenziare i punti più critici dell’articolo 434 bis del codice penale, una norma «che riesibisce il volto del vecchio diritto penale di polizia utilizzabile con una discrezionalità confinante con l’arbitrio».
C’era davvero bisogno del nuovo reato di raduno pericoloso, la cosiddetta norma anti-rave party, o «si tratta dell’ennesima fattispecie manifesto che questa volta il neonato governo di destra-centro ha voluto subito emanare per attestare anche simbolicamente l’intento politico di interpretare in chiave iper repressiva la tutela dell’ordine pubblico, accontentando così i settori più autoritari e punitivisti del suo elettorato di riferimento?».
«Dal punto di vista strutturale – chiarisce Fiandaca – ci troviamo di fronte a un reato di cosiddetto pericolo concreto, dal momento che la disposizione normativa demanda al giudice, e prima ancora agli organi inquirenti, il compito di verificare nei singoli casi se il raduno avvenga – appunto – in modo pericoloso, cioè potenzialmente lesivo degli interessi collettivi predetti. Solo che il vero problema sta proprio qui: cioè nella difficoltà oggettiva di accertare di volta in volta, sulla base di criteri empirici certi, se una situazione di effettiva messa in pericolo incomba realmente, o sia ipotizzabile soltanto in astratto».
Stante questa difficoltà, «sussiste allora – sottolinea il giurista – un rischio più che concreto che il nuovo reato si presti a usi polizieschi e giudiziari volti a controllare e limitare indebitamente la libertà di riunione».
Il secondo punto, che per Fiandaca è esposto a un’obiezione di costituzionalità, fa riferimento al trattamento sanzionatorio, che fa un distinguo tra gli organizzatori e/o promotori del raduno e i partecipi. In base al principio di ragionevolezza-proporzione, «essendo sensibilmente diverso il disvalore delle rispettive condotte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o quello di meri partecipanti, il corrispondente trattamento punitivo – evidenzia Fiandaca – dovrebbe risultare marcatamente differenziato già nelle soglie edittali astratte: cose che non avviene nel caso di specie, essendo la condotta di partecipazione al raduno ridotta a una sorta di circostanza attenuante. Ci sono i presupposti per una possibile declaratoria di incostituzionalità».
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