Una norma che assomiglia molto a quella dell’agente straniero di Putin che è utilizzata dallo Zar per sbarazzarsi dell’opposizione e criminalizzare il dissenso.
L’Ungheria non deve creare l’ufficio per la protezione della sovranità anche perché c’è il rischio che la sua esistenza e attività limitino il dibattito libero e democratico nel Paese. Lo sostiene la Commissione di Venezia, organo del Consiglio d’Europa costituito da esperti costituzionalisti, nel parere espresso sulla legge sulla protezione della sovranità nazionale, in cui domanda anche di ridefinire alcuni concetti e di restringere il campo di applicazione del testo.
Le critiche della commissione contro l’ufficio per la protezione della sovranità sono numerose. Strasburgo evidenzia che la legge «non fornisce sufficienti garanzie d’indipendenza dell’ufficio», anche perché i presidenti e vicepresidenti sono nominati e revocati dal ramo esecutivo del governo, e che questo rischia di portare a un’applicazione della legge arbitraria e politicamente motivata. Inoltre, questo organo «ha competenze estremamente ampie e vagamente definite». Può interferire con la vita privata di qualsiasi persona fisica o giuridica e additarla e svergognarla senza essere soggetto ad alcun controllo e senza alcun meccanismo che permetta un appello.
La Commissione di Venezia «conclude che la parte della legge che estende il divieto di ricevere finanziamenti esteri, che in passato si applicava solo ai partiti politici, e istituisce il nuovo reato penale di influenza illegale della volontà degli elettori, è compatibile con gli standard internazionali a condizione che le disposizioni siano modificate per prevedere alcune eccezioni alle nuove restrizioni e definizioni più precise».
Tra l’altro Strasburgo ritiene necessario escludere dal campo di applicazione della norma i finanziamenti da parte di organizzazioni internazionali, prevedendo il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Ue” o ad altri organismi sovranazionali.
Nell’opinione infine si chiede di «definire con maggiore precisione nelle nuove disposizioni della legge sulle elezioni quali sono le attività vietate e il loro legame con i finanziamenti esteri, ad esempio stabilendo che il divieto si applica solo ai fondi ricevuti entro un determinato periodo prima delle elezioni»