Le mani gruppo Pini sulla Ferrarini: i dubbi dell'operazione in un'interrogazione di Anzaldi
Top

Le mani gruppo Pini sulla Ferrarini: i dubbi dell'operazione in un'interrogazione di Anzaldi

Il parlamentare di Italia Viva: "Il Gruppo Pini è controllato da una società cipriota ed il nome del suo titolare Piero Pini compare, secondo notizie di stampa, nei dossier c.d. Panama Papers"

La Ferrarini
La Ferrarini
Preroll

globalist Modifica articolo

31 Agosto 2020 - 16.37


ATF

Ha detto Michele Anzaldi nel presentare la sua interrogazione: “Sul salvataggio Ferrarini il Governo ha il dovere di sostenere compatto il fronte Made in Italy ai massimi livelli, sarebbe davvero incomprensibile se un’azienda statale come Amco, che ricade sotto la responsabilità del ministero del Tesoro, preferisse davvero l’offerta che non dà garanzie in termini di italianità, qualità del prodotto, filiera corta. Dopo l’impegno diretto della ministra Bellanova, intervenga subito il presidente del Consiglio Conte, siamo arrivati alle ore decisive e sarebbe imperdonabile non fare tutto il possibile. I massimi esponenti M5s nel Governo, a partire dal ministro Di Maio, perché rimangono in silenzio?
C’è un’operazione di sistema che ha il sostegno di tutte le associazioni di categoria, l’impegno diretto delle due massime banche italiane Intesa e Unicredit, il ruolo da protagonista di un player di riferimento del mercato italiano ed europeo dei salumi di qualità come gruppo Bonterre – Grandi salumifici italiani: come fa il Governo a non sostenere col massimo impegno questa cordata? Se il fronte Made in Italy non dovesse prevalere, c’è il rischio concreto di delocalizzazione all’estero, il rischio che le indagini giudiziarie sul gruppo Pini danneggino anche Ferrarini, il rischio che si vada incontro ad uno spreco di risorse pubbliche. Occorre intervenire subito.

Questa lnterrogazione a risposta scritta ai Ministri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e Finanze e della Giustizia presentata da Michele Anzaldi sul caso Ferrarini
1. Il 23 luglio 2018, Ferrarini ha depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, l.f..
2. Il 25 febbraio 2019 Ferrarini ha depositato la proposta concordataria e il 12 marzo 2019 il Tribunale di Reggio Emilia ha ammesso Ferrarini alla procedura concordataria, nominando il dott. Niccolò Stanzani Maserati a Giudice Delegato e confermando il dott. Bruno Bartoli quale Commissario Giudiziale, fissando al 19 novembre 2019 l’adunanza dei creditori (data poi più volte modificata con varie motivazioni).
3. La proposta concordataria si fondava sull’impegno di investimento di Pini Italia s.r.l. e della collegata società̀ ungherese Hungary Meat Kft (congiuntamente “Gruppo Pini”).
In attuazione della stessa il Gruppo Pini sarebbe divenuto titolare dell’80% della Ferrarini Holding s.r.l., mentre il 20% del capitale sociale sarebbe stato acquisito dalla Cinque s.a.s. di Lucio Ferrarini & C. s.a.s., riconducibile alla famiglia Ferrarini, tra cui la sig.ra Lisa Ferrarini, già amministratore delegato della Ferrarini e Vicepresidente di Confindustria.
4. Il Gruppo Pini specializzato nella macellazione e nel commercio a livello internazionale della carne suina è controllato da una società cipriota ed il nome del suo titolare Piero Pini compare, secondo notizie di stampa, nei dossier c.d. Panama Papers
Sia lui che il figlio Marcello appaiono altresì coinvolti in indagini per gravi illeciti in Polonia, Ungheria e Spagna1. In particolare:
– nel 2016 Piero Pini sarebbe stato arrestato in Polonia nell’ambito di una grande inchiesta per associazione a delinquere ed evasione.
– nel marzo 2019, poco prima dell’ammissione della proposta di concordato, Piero Pini è stato arrestato in Ungheria quale amministratore della Hungary Meat. L’arresto appare legato a false fatturazioni per importi assai rilevanti, con inoltre sequestro penale conservativo dell’impianto di macellazione e taglio semilavorati di carne di Kiskunfèlegyhàza (Ungheria), destinato a rifornire Ferrarini.
5. La proposta concordataria Ferrarini S.p.A. è stata subito ritenuta insoddisfacente dai creditori in quanto, a fronte di un passivo di ca. 250 euro mil, le risorse aggiuntive ammontano solo ad euro 10 mil messi a disposizione dal Gruppo Pini. La soddisfazione dei creditori rimarrebbe condizionata alla positiva esecuzione del piano, e la percentuale di pagamento dei crediti chirografari – prevista dopo 5 anni – è del 17,5%.

Tra i creditori così penalizzati vi sono anche i sottoscrittori di un bond di 35 milioni (tra cui Mediobanca per euro 5 mil), la società̀ pubblica Simest, Unicredit, Intesa Sanpaolo e SGA ora Amco S.p.A. (il fondo pubblico di salvataggio banche), questi ultimi come aventi causa da Popolare Vicenza e Veneto Banca.
La Famiglia Ferrarini aveva infatti fitti rapporti con le c.d. Banche Venete e preso parte ad alcune operazioni asseritamente “baciate” (finanziamenti erogati condizionatamente all’impegno di impiegarne parte per acquisire azioni, in totale spregio dell’art. 2358 c.c.), accompagnate da situazioni di commistione ingiustificabile tra le persone fisiche e l’azienda, con depauperamento di quest’ultimo. Nel maggio 2017, nell’imminenza del crack bancario (30 giugno 2017), le banche Venete stipularono con la famiglia Ferrarini una transazione restituendole ben 17,5 milioni.
6. Dal giugno 2019 al dicembre 2019, Intesa Sanpaolo ed Amco hanno richiesto al Commissario Giudiziale, nella loro qualità̀ di creditrici concordatarie con una quota del passivo superiore al 10%, di accedere ai documenti ed alle informazioni della procedura e della società, al fine di eventualmente depositare una proposta concordataria concorrente ex art. 163, quarto comma, l.f..
Tali richieste hanno incontrato continui ostacoli.
In particolare, Intesa Sanpaolo e Amco hanno visto illegittimamente subordinato il loro accesso alle informazioni richieste all’accettazione di una clausola penale dell’importo di € 600.000,00 per singola violazione degli impegni alla riservatezza.
Una richiesta inaccettabile che si configura come provvedimento abnorme, estraneo alla regolamentazione legale.
7. Il 4 novembre 2019, Intesa Sanpaolo, GSI (i.e., Grandi Salumifici Italiani s.p.a. – Gruppo Bonterre, maggior player italiano nel settore dei salumi e del formaggio parmigiano reggiano, con oltre euro 1 mld di ricavi), OPAS (i.e., Organizzazione Prodotto Allevatori Suini – O.P.A.S. s.c.agricola) e Casillo (i.e., Casillo Partecipazioni s.r.l.) hanno comunque rappresentato la volontà di formulare un’alternativa proposta di concordato anche per la controllata Vismara2.

“Dopo 8 mesi di pandemia abbiamo capito che le persone sono stanche e desiderano andare avanti con le loro vite. Capiamo che i paesi vogliono far andare avanti le loro società ed economie. E’ quello che anche l’Oms vuole, e supporta pienamente gli sforzi di riaprire. Vogliamo vedere i bambini tornare a scuola e le persone tornare al lavoro, ma vogliamo vederlo fare in sicurezza. Nessun Paese può fingere che la pandemia di Covid-19 sia finita. Se i paesi sono seri sulle riaperture devono essere seri anche nella soppressione della trasmissione del virus e nel salvare vite”. E’ l’esortazione del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La realtà – ammonisce il Dg durante la conferenza stampa da Ginevra – è che questo coronavirus si diffonde facilmente, può essere fatale per le persone di tutte le età e la maggior parte delle persone” nel mondo “rimane suscettibile” all’infezione. “L’ordine di restare a casa e altre restrizioni sono qualcosa che alcuni Paesi hanno sentito necessari per ridurre la pressione sul loro sistema sanitario. Ma hanno pagato un pedaggio pesante in termini di economie e salute mentale. L’Oms sostiene i loro sforzi di riapertura”. Bilanciare questa esigenza e quella di eliminare la trasmissione di Sars-CoV-2 “sembra difficile, ma non è così. Può essere fatto ed è stato fatto. Ma può essere fatto solo se i Paesi sono in una situazione di controllo della trasmissione”.
l 7 novembre 2019, Ferrarini e Vismara hanno entrambe respinto la proposta. In particolare, il gruppo Ferrarini, evidenziava di aver già formulato con Pini Italia s.r.l. la proposta concordataria già depositata.
Successivi incontri in data 14 novembre 2019 fra Intesa Sanpaolo, GSI, OPAS, Casillo e Ferrarini, Vismara e il Commissario Giudiziale non consentivano neppure di concordare sulle richieste di accesso ai documenti necessari a presentare eventuali proposte concordatarie concorrenti.
8. Il 4 dicembre 2019, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione ex art. 172 l.f., con cui ha espresso valutazioni di “fattibilità̀ economica e finanziaria del Piano e della Proposta presentata” da Ferrarini e “convenienza della proposta di concordato preventivo in continuità̀ aziendale diretta formulata dal ricorrente rispetto all’alternativa dello scenario fallimentare” (pagg. 599-600). La Relazione del Commissario evidenzia anche una serie di atti e comportamenti degli amministratori del Gruppo Ferrarini (oltre Ferrarini S.p.A., la Vismara S.p.A. e la Società̀ Agricola Ferrarini – SAF S.p.A.) di rilevante gravità su cui sono in corso accertamenti da parte della competente Procura della Repubblica al fine di verificare la sussistenza di ipotesi di bancarotta.
_________
2 Vismara è una delle società del gruppo Ferrarini in concordato preventivo. La procedura di concordato preventivo di Vismara pende attualmente davanti al Tribunale di Reggio Emilia, sezione fallimentare, Commissario Giudiziale dott. Franco Cadoppi, R.G.C.P. 10/2019 ed è stata avviata il 6 novembre 2019 a seguito del sopravvenuto venir meno dell’impegno dell’investitore individuato (Alimentare Amadori s.p.a.). Anche in tal caso, come si illustrerà nel testo per la stessa Ferrarini S.p.A., Vismara ha depositato un ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f. ed il Tribunale di Reggio Emilia le ha concesso termine di 90 giorni (poi prorogato di ulteriori 60 giorni) per presentare una nuova proposta di concordato preventivo, giunta solo in data 8 giugno 2020, proposta caratterizzata dalla totale assenza di prospettive industriali (proposta stand alone con soddisfacimento ipotetico dei creditori, basato pure sulle dismissioni immobiliari).

9. Nel corso della procedura, il Tribunale di Reggio Emilia ha differito (e pure anticipato) in più̀ occasioni la data dell’adunanza dei creditori (da cui sono computati a ritroso i termini per il deposito delle proposte concordatarie concorrenti e delle modifiche alle proposte concordatarie), adunanza che, alla fine, risultava fissata all’8 luglio 2020.
10. Nelle more iniziava un intenso lavoro della Cordata costituita dai soggetti individuato al p.to 9 per mettere a punto una proposta concorrente limitatamente a Ferrarini S.p.A..
La proposta concorrente si sostanzia in un progetto di rilancio industriale basato su una filiera di alta qualità̀ totalmente italiana.
La struttura della proposta concordataria concorrente vede come Banche Proponenti Intesa Sanpaolo e Unicredit e come Partner Industriali i soci della NewCo che si accolleranno il debito Ferrarini e assumeranno gli asset: BONTERRE (66,82%), OPAS (5,53%) e CAI-Happy Pig (27,65%).
La suddetta proposta concordataria concorrente migliora le percentuali di soddisfo della proposta concordataria originaria (+2,5%), migliora i tempi di pagamento (primo pagamento entro 12 mesi), garantisce una rilevante parte del soddisfo svincolandola dal successo del piano e garantisce addirittura il funding di risorse esterne, poiché prevede l’obbligo immediato di immissione di equity (aumento di capitale) ad opera dei Partner Industriali (funding assicurato da garanzie bancarie ed escrow, escutibili on demand).
Il soddisfo è previsto per complessivi € 81,9 mln a fine piano (Prima Primo Pagamento certo per € 57,1 mln e SFP per € 24,8 mln, in chiave di earn-out). I proventi di tutte le azioni di responsabilità̀, sia nei confronti degli ex-amministratori che di altri soggetti responsabili del default di Ferrarini, saranno inoltre destinati integralmente ai creditori, sempre come forma di earn-out.
11. Il 24 marzo 2020, il Tribunale di Reggio Emilia ha differito l’adunanza dei creditori – come anticipato – all’8 luglio 2020, alla luce delle disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (misure eccezionali ed urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19). Il 21 aprile 2020, in pendenza del termine ex art. 163, quarto comma, l.f. per il deposito delle proposte concorrenti, il Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato ai sensi dell’art. 161, quarto comma, e 152 l.f., il deposito della proposta concorrente congiuntamente ad Unicredit ed a Bonterre s.p.a. (società̀ che detiene l’intero capitale di GSI), OPAS, Happy Pig s.r.l. (una società̀ veicolo di Consorzi Agrari d’Italia s.r.l.). Il 5 maggio 2020, anche il Consiglio di amministrazione di Unicredit ha deliberato ai sensi dell’art. 161, quarto comma, e 152 l.f., il deposito della stessa proposta concorrente con Intesa Sanpaolo ed i partners indicati.
12. Il Tribunale di Reggio Emilia, con i Decreti emessi contestualmente il 6-8 maggio 2020, in integrale accoglimento di due istanze del 2 maggio 2020 depositate da Ferrarini, su conforme delibera del suo consiglio di amministrazione del 30 aprile 2020, ha:
(i) accolto, con il primo decreto, la rinuncia di Ferrarini alla domanda ed alla proposta concordataria, rilevando che, alla data del 6 maggio 2020, non erano state presentate proposte concordatarie concorrenti (si noti che il termine scadeva invece il successivo 8 giugno), ed ha conseguentemente dichiarato l’improcedibilità̀ “del concordato preventivo di Ferrarini”.
(ii) accolto, con il secondo decreto, l’istanza ex art. 161, sesto comma, l.f. di Ferrarini, concedendole termine di 60 giorni, a decorrere dal 12 maggio 2020, per la presentazione di una nuova proposta di concordato.
I predetti decreti del Tribunale di Reggio Emilia sono stati impugnati da Intesa Sanpaolo e Unicredit avanti alla Corte d’Appello di Bologna evidenziando l’illegittimità delle decisioni adottate dal Tribunale e comunque il suo assoluto difetto di competenza funzionale.
13. Nel citato ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f. e in una nuova richiesta di proroga del termine di deposito della nuova proposta concordataria, del 6/07/2020 (richiesta accolta dal Tribunale con fissazione del nuovo termine all’1/09/2020), l’istante Ferrarini, oltre a confermare il ruolo e gli impegni del Gruppo Pini, ha rappresentato la necessità di avere tempo per perfezionare con la società̀ pubblica AMCO SpA un accordo volto «ad assicurare un soddisfacimento dei creditori significativamente migliore di quello prospettato nella precedente proposta di concordato preventivo» prevedendo l’impegno di AMCO SpA, a fronte del riconoscimento in proprio favore del 30% del suo credito chirografario, a concedere alla società̀ linee di credito a sostegno dell’esecuzione della proposta concordataria.
14. Le Banche e i Partner Industriali hanno in data 10 agosto 2020 ugualmente presentato la propria proposta concorrente derivata (ossia derivata dalla precedente Proposta Concordataria originaria Ferrarini) come sopra illustrata, sul presupposto non solo della bontà dei supporti di carattere giuridico (fondamento delle ragioni fatte valere in sede di Reclamo avanti alla Corte di Appello di Bologna), ma anche per testimoniare che solo una leale competizione sulla base dell’effettività delle risorse impiegate e della serietà imprenditoriale può tutelare il territorio, il settore e i lavoratori con gli Stakeholder. Tutte le somme assegnate ai creditori alla base della proposta concorrente derivata sono state garantite da fideiussioni e depositi (escrow).

*
Tanto premesso, si chiede agli interrogati Ministeri di fornire ogni utile elemento di giudizio sui fatti esposti invitandoli ad assumere ogni necessario ed opportuno intervento precettivo o tutorio al fine di garantire la legittimità delle procedure concorsuali e l’adozione di soluzioni conformi all’interesse pubblico.
In particolare:
a. si evidenzia, all’attenzione del Ministro di Giustizia, l’indubbia abnormità della procedura concordataria protratta oltre ogni limite legale ed in spregio ad ogni ragionevolezza economica a partire dal 23/07/2018, senza che ad oggi sia stato mai possibile per i creditori rappresentare la loro opinione ed apportare il loro essenziale contributo attraverso proposte alternative.
Una situazione di eccezionale gravità soprattutto ove si consideri che la gestione in continuità dell’azienda fa ancora capo alla famiglia Ferrarini e forse al Gruppo Pini che non sembra possedere requisiti di affidabilità etica e di trasparenza patrimoniale;

b. si evidenzia, all’attenzione del Ministro dello Sviluppo Economico, la necessità di effettuare un attento esame delle vicende esposte anche attraverso la riattivazione di un “tavolo di crisi” che risulta già aperto presso il Suo Dicastero.
Va altresì valutato che il Gruppo Ferrarini presenta i requisiti ex art. 2 del d.lgs. 270/1999 per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 del d.lgs. 270/1999.

c. si evidenzia, all’attenzione del Ministro dell’Economia e Finanze, l’illegittima, inaccettabile e perfino oggettivamente stupefacente iniziativa dell’Amco SpA, società a partecipazione pubblica, che intenderebbe, sulla base di quanto esposto, contribuire ad una proposta concordataria insieme alla Famiglia Ferrarini e al Gruppo Pini senza considerare che, già allo stato, l’evidente scarsa credibilità imprenditoriale e la mancanza di trasparenza finanziaria delle stesse li esclude da una legittima selezione quali partners di una società pubblica.
Si chiede, in particolare, di accertare cosa abbia indotto gli amministratori dell’Amco SpA a modificare i pareri esplicitamente negativi in precedenza espressi circa l’affidabilità della proposta concordataria originariamente presentata dal Gruppo Ferrarini e dal Gruppo Pini e di verificare se gli amministratori dell’Amco abbiano conflitti di interesse in relazione all’operazione di cui trattasi. Inoltre si richiede di verificare: (i) i presupposti di carattere istruttorio sulla base dei quali il Gruppo Pini e i suoi esponenti – che ne costituiscono legame personale – sono stati considerati conformi alle normative bancarie, in ragione dei diversi episodi e procedimenti penali occorsi in ordinamenti esteri e sopra specificati; (ii) le garanzie di continuità nelle forniture dell’azienda Ferrarini S.p.A. ad opera del Gruppo Pini, date le criticità sopra rilevate nello stabilimento spagnolo di Litera Meat di Binefar (Aragona) e nello stabilimento di macellazione e taglio semilavorati di carne di Kiskunfèlegyhàza (Ungheria), sottoposto a sequestro penale, come sopra descritto.


Native

Articoli correlati