Cosa c’è nel vapore acqueo dell’Ilva? È quanto si chiedono Alessandro Marescotti e Antonia Battaglia di Peacelink Taranto, che invieranno alla Commissione europea le numerose fotografie che per tutta la giornata sono state pubblicate sui social network «dai vari internauti e che ritraggono le impressionanti emissioni dello stabilimento».
Le condizioni climatiche, osserva Marescotti, hanno «accentuato l’impatto visivo dimostrando come le nuvole in sosta sul quartiere Tamburi di Taranto sono prodotte dai vapori emessi dalla zona cokeria dello stabilimento tarantino». «La quasi totalità di assenza di vento e la bassa pressione creano – sottolineano gli ambientalisti – uno scenario apocalittico che crea un netto distinguo tra le nuvole dovute a perturbazione meteorologica e le emissioni di vapore».
Se è vero che con semplici fotografie «non possiamo dimostrare uno sforamento di emissioni nocive – aggiunge l’ambientalista – è anche vero che osservando le fotografie e consultando le documentazioni ufficiali prodotte da Ispra in relazione all’Aia possiamo capire che proprio con alcune emissioni di vapore acqueo l’Ilva di Taranto infrange le prescrizioni Aia».
Nell’ultima diffida per inosservanza delle prescrizioni ricevuta dall’Ilva a ottobre del 2012, conclude Marescotti, «si parla nello specifico di queste emissioni di vapore». Nelle violazioni notificate si parla nello specifico di queste emissioni di vapore. Riportiamo quanto scritto da ISPRA: “Superamento del valore di 25 g/t coke nell’emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento nr 4, 5, 6, 7 asservite alle batterie 7-8 e alle batterie 11-12 attualmente in funzione, contrariamente a quanto previsto dalla prescrizione 49, paragrafo 3.5.9 “spegnimento coke”. Omesse comunicazioni con dettagliate informative all’Autorità Competente ed agli enti di controllo previste dal paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo, come integrata all prescrizione 89 e dal paragrafo 9.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente alle non conformità ai limiti emissivi di cui al precedente punto per la inosservanza della prescrizione 49″.