Ecco che cos'è davvero il reato di stalking
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Ecco che cos'è davvero il reato di stalking

In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di atti persecutori, e la sua disciplina giuridica è contenuta all’articolo 612 bis.

Ecco che cos'è davvero il reato di stalking
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7 Maggio 2014 - 12.04


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di Alessandra Concas

Il termine Stalking deriva dal verbo inglese to stalk, con il significato di camminare con circospezione, furtivamente, indica il cacciatore in agguato.
La lingua italiana lo ha preso in prestito per indicare una serie di atteggiamenti afflittivi messi in atto da una persona ai danni di un’altra perseguitandola, generando stati di ansia e paura che il più delle volte compromettono il normale svolgersi della vita quotidiana.

Lo stalking è considerato un reato in molti Paesi del mondo, il primo Stato a introdurlo, in seguito a diversi casi fu la California nel 1990, dal 2011 è un reato contemplato dal Uniform Code of Military Justice.
In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori”, e la sua disciplina giuridica è contenuta all’articolo 612 bis del codice penale, introdotto con il decreto legge Maroni.

Si ricollega di solito all’immagine di una persona, spesso un ex partner o un corteggiatore, che perseguita una donna o un uomo, però non è sempre così.
Lo stesso reato si può configurare anche in presenza di altre situazioni riferite alla vita quotidiana, che si concretizzano con “atti persecutori”.
A metterlo in evidenza, è una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20895 del 25 maggio 2011, che ha allargato i confini del reato in questione, sino a creare la figura dello “stalking condominiale”.

Secondo la Suprema Corte, il reato di stalking non scatta esclusivamente quando la vittima è sempre lo stesso soggetto, i perseguitati possono essere persone diverse, come i condomini di un palazzo, e si verifica quando un condomino molesto importuna in tempi diversi un altro condomino.
Non è necessario vivere sotto lo stesso tetto, è sufficiente che si abbia una seria molestia, perché risponde di stalking chi ha atteggiamenti ossessivi nei confronti della vittima suscitando uno stato di ansia e paura.

Oltre a questa, esistono altre manifestazioni di stalking, è sufficiente che il “disturbatore” rechi molestia, in modo metodico e abitudinario a uno o più soggetti.
Può incappare ad esempio nello “stalking da fermata d’autobus” chi molesti, ogni mattina, nello stesso luogo, coloro che aspettano un mezzo di trasporto pubblico.

Lo stesso reato scatta nei confronti di un individuo che spia le ragazze in un parco pubblico e si avvicina, importunandole con frasi oscene, “l’offesa arrecata a una persona per la sua appartenenza a un genere turba, di per sé, ogni altra persona che faccia parte dello stesso genere”.

Si potrebbe anche avere il concorso dello stalking e il reato di violenza privata, con la differenza che gli atti persecutori influiscono sull’emotività della vittima, inducendo la stessa a cambiare abitudini e stile di vita, la violenza privata si realizza con comportamenti violenti che costringono la persona offesa a “fare, non fare, tollerare od omettere qualcosa o qualche comportamento”.

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