Non è la prima volta che la Suprema Corte stupisce con sentenze al limite. Quest’ultima sostiene che n può essere contestata l’aggravante di “aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche” a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla Corte d’appello di Torino per violenza sessuale su una donna avvenuta nel 2009, ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di secondo grado sul punto della contestata aggravante. L’uso delle sostanze alcoliche, spiega la Cassazione, deve essere “necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcool per la violenza, somministrandolo alla vittima. L’uso volontario da parte della vittima incide sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante.
Ma vediamo le altre sentenze choc della Suprema Corte che riguardano la violenza sessuale ai danni delle donne.
Non sei più vergine e quindi… Sentenza numero 6329 del 20 gennaio 2006, sezione Penale della Cassazione. Una ragazzina quattordicenne, non più vergine, avrebbe subito una violenza limitata dopo lo stupro del patrigno, un uomo di 40 anni. Un atto non così grave, insomma
I famosi jeans. La sentenza numero 1636 della Cassazione, del 1999, negò l’esistenza di uno stupro perché la vittima “indossava i jeans”. ovvero “un indumento che non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta“.
Stupro di gruppo. Niente più carcere obbligatorio per chi commette uno stupro di gruppo. L’inattesa decisione arriva dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, che ha in questo modo interpretato una sentenza della Corte Costituzionale del 2010. Si parla di un caso di violenza di gruppo su una minorenne dove è stato accolto il ricorso di R.L. e di L.B.: i due erano in custodia in carcere come da sentenza del tribunale di Roma del 5 agosto 2011.
Stupro di gruppo 2. Con la sentenza 40565 del 16 ottobre 2012 la Corte di Cassazione ha deciso che durante una violenza di gruppo, uno sconto di pena deve essere concesso a chi “non abbia partecipato a indurre la vittima a soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si sia semplicemente limitato a consumare l’atto”. In pratica Si possono commettere numerosi stupri portati a totale compimento – con la sopraffazione fisica della donna e della sua dignità – e nonostante ciò vedersi concessa l’attenuante di aver commesso un reato di non troppo rilievo, per il quale si può ottenere la riduzione della pena. È quanto sostiene la Cassazione, che si è espressa in disaccordo con un verdetto di merito che, invece, riteneva che una violenza sessuale portata a estremo compimento sia di per sé un reato grave e non un episodio di «minore gravità».
Attenuanti anche se si stupra. Nel 2014 La Corte di Cassazione ha ammesso attenuanti nello stupro. Gli imputati per violenza sessuale potranno ottenere uno sconto di pena per aver commesso un fatto “di minore gravità” anche nel caso di violenze carnali “complete” ai danni delle donne. Secondo i supremi giudici, la “tipologia” dell’atto “è solo uno degli elementi indicativi dei parametri” in base ai quali stabilire la gravità della violenza e non è un elemento “dirimente”. Per la Cassazione dunque, è necessaria “una disamina complessiva, con riferimento alla valutazione delle ripercussioni delle condotte, anche sul piano psichico, sulla persona della vittima”. Una follia perché lo stupro completo non è mai, né può essere, di “minore gravità”.