Da oggi la transizione di genere implica in automatico il diritto di scegliersi un nuovo nome rispetto a quello ricevuto alla nascita.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione in merito alla richiesta fatta da un ex uomo in Sardegna che aveva chiesto dopo la transizione al sesso femminile di cambiare il suo nome da Alessandro ad Alexandra, senza limitarsi al canonico cambio di desinenza, in questo caso deciso dalla Corte d’Appello di Torino.
Il dispositivo della Cassazione sottolinea che il nome è un diritto inviolabile e insopprimibile della persona e che nella scelta dello stesso da parte della persona debba essere assicurato “un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità”.