La misura del green pass dovrà essere applicata in modo perfetto: tutte le regole necessarie per i luoghi interessati dovranno essere osservate, così come i clienti dovranno capire la necessità di questo strumento.
“I titolari o i gestori dei servizi e delle attività” per cui è richiesta l’esibizione del green pass “sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”. È quanto deciso dal Consiglio dei ministri.
Dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (prima dose di vaccino, tampone negativo nelle ultime 48 ore o certificato di avvenuta guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al
chiuso; - b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.