A stabilire che la richiesta del Green pass non sia una violazione della privacy ma un qualcosa di legittimo è il Consiglio di Stato che lo ha stabilito, pronunciandosi in sede cautelare, ribadendo la validità e l’efficacia delle disposizioni attuative (il Dpcm del 17 giugno 2021) del sistema incentrato sulla certificazione verde Covid-19, il Green pass.
Il Consiglio, confermando la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021, ha respinto quanto sostenuto da 4 cittadini, non vaccinati, secondo i quali il meccanismo di contenimento dell’epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria, in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.
La decisione cautelare ha rilevato che, “in ogni caso, non essendo stata dimostrata l’attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, risulta prevalente l’interesse pubblico all’attuazione delle misure disposte attraverso l’impiego del Green pass, anche considerando la sua finalità di progressiva ripresa delle attività economiche e sociali”. In ogni caso, viene sottolineato, in sede di merito il Tar potrà approfondire le questioni relative alla disciplina europea in materia di dati sanitari.
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