Cospito, la cassazione sul no ai domiciliari: "Evidente pericolosità se in contatto con l'esterno"
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Cospito, la cassazione sul no ai domiciliari: "Evidente pericolosità se in contatto con l'esterno"

Alfredo Cospito resta al 41 bis, il 24 febbraio scorso la Cassazione ha respinto la richiesta dei suoi legali di essere trasferito ai domiciliari. Le motivazioni del tribunale: «Evidente pericolosità».

Cospito, la cassazione sul no ai domiciliari: "Evidente pericolosità se in contatto con l'esterno"
Un momento del processo ad Alfredo Cospito ideologo anarchico del Fai nel tribunale di Torino, 5 dicembre 2022 ANSA/TINO ROMANO
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30 Marzo 2023 - 14.54


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Alfredo Cospito resta al 41 bis, il 24 febbraio scorso la Cassazione ha respinto la richiesta dei suoi legali di essere trasferito ai domiciliari. Il tribunale oggi ha depositato le motivazioni di quella sentenza, parlando di «evidente pericolosità» di Alfredo Cospito che «potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire». 

Le «forti espressioni» contenute in alcuni scritti di Alfredo Cospito, «reiterate e rinforzate attraverso modalità diffusive di conoscenza», rileva la Suprema Corte, sono state ritenute – dal tribunale di sorveglianza di Roma e nel decreto ministeriale di applicazione del 41 bis – «come espressive di evidente pericolosità del loro autore, che, con gli stessi mezzi, si è puntualizzato, potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da seguire». 

Secondo la Cassazione, inoltre, è «esaustiva e corretta» la motivazione del tribunale di sorveglianza di Roma «che ha individuato il pericolo di collegamenti» di Alfredo Cospito «con l’associazione di provenienza sulla base di univoci elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi in atti, e ravvisati nella reiterata affermazione di appartenenza associativa e nel ruolo verticistico di Cospito, accertato – si ricorda nella sentenza depositata ieri pomeriggio (e non oggi come scritto in precedenza) – con sentenza passata in giudicato, nell’ambito di un’associazione, del pari definitivamente accertata, che propugna espressamente il metodo di lotta armata e che ha, tra i propri specifici fini, l’ideazione, la predisposizione e la diffusione di materiale di propaganda ideologica insurrezionalista lottarmatista». 

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