Come lo vogliamo chiamare? Pizzo di Stato? O contributo cristiano al governo ‘dio patria e famiglia’ che usa il crocifisso come strumento di esclusione e si accanisce contro gli ultimi? Un decreto del ministro dell’Interno prevede che il richiedente asilo potrà versare circa 5mila euro se non desidera essere detenuto in un Centro di accoglienza (che non sono lager ma qualche volta poco ci manca) fino all’esito dell’esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda.
Questo importo sarà utilizzato per assicurare “la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, la copertura delle spese necessarie per il rimpatrio e il supporto minimo per il sostentamento”. La disposizione si applica a coloro che si trovano nelle condizioni di essere trattenuti durante il processo alla frontiera e provengono da un Paese considerato sicuro.
Una garanzia finanziaria per i richiedenti asilo
Per i richiedenti asilo in Italia si ipotizza dunque una sorta di “garanzia finanziaria di 4.938 euro” da versare per evitare di finire in un Cpr. La garanzia finanziaria coprirà il periodo massimo di trattenimento, pari a 28 giorni, e dovrà essere versata dal diretto interessato e non da terzi. La misura si applica al richiedente asilo direttamente, alla frontiera o nelle zone di transito, che è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli e a chi proviene da un Paese sicuro “fino alla decisione dell’istanza di sospensione”.
Cosa prevede la misura
La garanzia dovrà essere versata “in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi”. Dovrà inoltre essere prestata “entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”. Nel caso in cui lo straniero “si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all’escussione della stessa”.
Cosa prevedono le norme
La normativa già in vigore prevede il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera, “al solo scopo di accertare il diritto a entrare nel territorio dello Stato”, per i richiedenti asilo in una serie di casi. Il decreto richiama inoltre la direttiva la direttiva del ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, in cui si dispone che “lo straniero, ai fini dell’ingresso sul territorio nazionale, indichi l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale, la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, nonché comprovi la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona”.
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