Una bocciatura sonora e il rimando alla corte di giustizia europa: ‘I giudici hanno ritenuto necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania”.
E’ quanto scrive Luciana Sangiovanni, presidente della Sezione per i diritti della persona e immigrazione del tribunale civile di Roma in una nota dopo la sospensione decisa dai giudici dei trattenimenti di sette migranti portati venerdì scorso in Albania.
”Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte dal decreto legge” ‘Paesi sicuri’ si legge, «che ha adottato una interpretazione del diritto dell’Unione europea e della sentenza della Cgue del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale, nel quadro della previgente diversa normativa nazionale, nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e lì trattenute. Tale scelta è stata preferita ad una decisione di autonoma conferma da parte del Tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale».
I paesi sicuri li stabilisce la Ue
”Deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea. Pertanto, ferme le prerogative del Legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto, come in qualunque altro settore dell’ordinamento, la corretta applicazione del diritto dell’Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana”.
Ha aggiounto Luciana Sangiovanni, presidente della Sezione per i diritti della persona e immigrazione del tribunale civile di Roma in una nota dopo la sospensione decisa dai giudici dei trattenimenti di sette migranti portati venerdì scorso in Albania.
”Deve essere inoltre chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l’individuazione delle procedure da applicare; l’esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l’espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia – si legge – In ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida, ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura” .