Domenica 25 settembre si vota per il nuovo Parlamento, dalla mezzanotte di sabato è scattato il silenzio elettorale, per dare la possibilità ai cittadini di riflettere (senza interferenze varie) sulla preferenza da esprimere alle urne. Ma di che cosa si tratta nello specifico? Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione sono vietati, infatti, comizi e ogni tipo di propaganda, in segno di rispetto verso gli elettori. Lo prevede la legge 212 del 4 aprile 1956.
Lo scopo della norma è quello di dare la possibilità ai cittadini, dopo aver ascoltato e analizzato i programmi dei vari partiti nel corso della campagna elettorale, di elaborare una scelta senza ulteriori condizionamenti. La legge 212 del 4 aprile 1956, all’articolo 9, recita: “Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.
La legge sul silenzio elettorale, ancora in vigore, è stata poi aggiornata nel 1975, con la numero 130 del 24 aprile, nella quale, per chi non rispetta il silenzio elettorale, si prevedono multe “tra 50mila e 500mila lire” (oggi da 103 a 1.032 euro) e la reclusione fino a un anno.
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