Equo compenso, via libera alla Camera: ecco di cosa si tratta e a chi si applica
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Equo compenso, via libera alla Camera: ecco di cosa si tratta e a chi si applica

Equo compenso: il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo per quanto riguarda i professionisti interessati.

Equo compenso, via libera alla Camera: ecco di cosa si tratta e a chi si applica
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25 Gennaio 2023 - 14.22


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La proposta di legge sull’Equo compenso ha visto il primo ok della Camera, con il testo che ora passa all’esame del Senato. Secondo gli esponenti della maggioranza, l’obiettivo è quello di rafforzare le tutele dei professionisti. 

Il testo è composto di 13 articoli e mira intervenire sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. La definizione è quella del compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.

La norma si applicherebbe al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Si applicherebbe anche a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese; gli accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria. Infine, la norma si applica alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione.

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