Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la cosiddetta legge “Ponte Morandi”, ovvero la norma relativa ai “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”.
Tuttavia, ha accompagnato la firma con una lettera indirizzata ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale evidenzia “taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione”, sottolineando che la legge discrimina sia le vittime di incidenti di natura diversa, sia i figli di coppie non coniugate o non unite civilmente.
Il Capo dello Stato rivolge quindi “al Parlamento e al governo l’invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi”. In particolare, nell’articolo 2 della legge si fa riferimento al risarcimento per “i figli, in mancanza del coniuge superstite”, ma Mattarella esorta a interpretare la norma nel senso che i beneficiari debbano essere tutti i figli della vittima, compresi quelli nati da unioni civili o convivenze. Il Presidente invita quindi le Camere a considerare modifiche “integrative e correttive”.
Nel testo della lettera si legge inoltre: “Suscita in primo luogo riserve la limitazione dei benefici previsti alla sola ipotesi di ‘vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale’.” Mattarella sottolinea l’ambiguità della definizione di “infrastruttura di rilievo nazionale”, giudicandola poco chiara. Inoltre, osserva che “non è ragionevole e contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione l’esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali”.
Il Presidente prosegue: “Appare quanto meno fortemente dubbia anche la conformità al principio di eguaglianza della decisione di limitare i benefici ai casi di cedimenti stradali. Abbiamo purtroppo registrato, in passato, vittime causate da eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole, primo fra tutti il caso del crollo di una scuola elementare con la morte di tanti bambini presenti nelle aule con i loro maestri. Non si comprende pertanto perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo: basta pensare a ospedali, a strutture in cui si svolgono eventi sportivi o spettacoli, a strutture di altro genere.”
In riferimento all’articolo 2, comma 4, lettera b), Mattarella scrive: “In aggiunta a tali rilievi di portata generale, desidero richiamare l’attenzione su alcune specifiche previsioni della legge. Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 4, lettera b), sottolineo che – nonostante rechi il riferimento a ‘i figli, in mancanza del coniuge superstite’ – il testo va necessariamente interpretato nel senso che beneficiari dell’elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un’inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori, in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.”
Mattarella evidenzia inoltre come, nel definire l’ordine di priorità per l’attribuzione dei benefici, “l’articolo 2, comma 4, nel definire l’ordine di priorità per l’attribuzione dell’elargizione spettante ai parenti delle vittime, alla lettera c), colloca la persona stabilmente convivente o l’altra parte dell’unione civile al terzo posto, dopo aver menzionato, alla lettera a), il coniuge e, alla lettera b), i figli. Tale collocazione appare discriminatoria.” A sostegno della sua posizione, richiama la giurisprudenza costituzionale che riconosce i diritti dei conviventi e delle unioni civili come “rapporti ormai entrati nell’uso”, “comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugale”, e chiede che siano loro garantite le stesse tutele “pena l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione.”
Mattarella aggiunge che “l’articolo 2, comma 5, al fine dell’attribuzione dell’elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza.” Tuttavia, precisa che “la disposizione non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l’equiparazione anche in assenza di figli minori.”
Sempre nella sua analisi, il Presidente sottolinea che “priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell’unione civile al quale l’ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile.”
Un’ulteriore criticità viene rilevata nell’articolo 4, che affida a norme secondarie l’individuazione degli eventi dannosi e dei beneficiari, presente e futuri, assegnando “ampio margine di discrezionalità”. Secondo Mattarella, “tale previsione non appare in linea con il sistema costituzionale”, dal momento che la fonte primaria dovrebbe disciplinare in maniera dettagliata i criteri per l’esercizio del potere amministrativo discrezionale, come stabilito dalla Corte costituzionale.
Infine, osserva che la legge è finanziata attraverso limiti di impegno – 7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026 – e “il disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l’esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti.”
“Rivolgo pertanto al Parlamento e al governo l’invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi”, conclude Mattarella.
Argomenti: sergio mattarella