«La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione». Lo spiega – apprende l’Ansa – la Corte di appello Figc nelle motivazioni, che saranno ufficializzate a breve, della sentenza del -15 alla Juve per le plusvalenze. Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l’illecito, «vista la documentazione proveniente dai dirigenti» del club «con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture».
«Per quanto riguarda la sanzione, la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A».
«C’è una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus spa, colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del `modus operandi´ della società stessa. Dal direttore sportivo di allora (Paratici) – si legge nel documento – all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale. In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo».
«Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talche’ l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti».
«Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation (manipolazione del guadagno, ndr) incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la «violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1». I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili».
«Scopo del processo sportivo – spiega la Corte Federale – non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico – cioè riferito a più operazioni e più annualità – come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione».
Uno degli elementi nuovi nel processo sportivo sulle plusvalenze in casa Juventus è rappresentato dal «Libro Nero di FP» (cioè Fabio Paratici), che la Corte federale della Figc definisce «inquietante» e «devastante» sul piano della lealtà sportiva. Stiamo parlando degli appunti su carta intestata della Juventus scritti da Federico Cherubini, il diesse subentrato a Paratici, dopo averci lavorato assieme, quando quest’ultimo è andato al Tottenham. In quel documento Cherubini critica il modello gestionale dell’ex responsabile dell’area tecnica bianconera.
«Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus spa che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale «appunto» di lavoro. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale – si legge nelle motivazioni della sentenza cha ha sanzionato il club bianconero con 15 punti di penalizzazione -, non è solo il contenuto testuale di detto «Libro Nero di FP», di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto «Libro» fosse stato preparato da Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini».
Nei fatti nuovi che hanno portato alla riapertura del processo sportivo per le plusvalenze «non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società». I giudici sportivi hanno infatti ritenuto che «nei fatti nuovi sopravvenuti non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere l’accusa e tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata una sistematica alterazione di più bilanci».
Argomenti: Calcio